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INTERVENTI DI GEOTERMIA


BENEFICI FISCALI

 

In cosa consiste

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per alla sostituzione e/o integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianto geotermico a bassa entalpia.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

65% delle spese sostenute

 

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipo di intervento detrazione massima

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

che significa poter fatturare fino ad euro 46.153,85 iva compresa. Oltre tale importo la detrazione non avrà luogo.

 

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

 

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

le associazioni tra professionisti

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

ATTENZIONE

Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

i titolari di un diritto reale sull’immobile

i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

gli inquilini

coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

 

Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione

L’agevolazione fiscale consiste (come specificato nel capitolo 1) in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 65% delle spese sostenute.

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

 

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare è previsto che:

i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale

i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

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Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

la causale del versamento

il codice fiscale del beneficiario della detrazione

il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

 

ATTENZIONE

L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i

contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento

della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di

reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di

imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni

e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva

la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

 

 

BENEFICI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL COSTO ENERGIA ELETTRICA

 

Con delibera emanata lo scorso 23 Dicembre, l’AEEG comunica che è prevista una nuova tariffa di rete per la fornitura di energia elettrica nei confronti di utenti domestici che decidano di utilizzare la pompa di calore come esclusiva fonte di riscaldamento.

Questo nuovo sistema tariffario “D1” agirà sulla parte relativa ai “Servizi di Rete” che arrivano a pesare fino al 50% della bolletta elettrica.


La caratteristiche peculiari di questo regime tariffario saranno i seguenti:
- Tariffa costante a prescindere dai consumi
- Non sarà necessario l’installazione di un secondo contatore
- La tariffa agevolata è estesa a tutti i consumi elettrici dell’abitazione
- Sarà applicabile sia a contratti di mercato libero che di maggior tutela
- Varrà solo per abitazioni di residenza, NON seconde case.
- Potrà essere applicato a prescindere dalla potenza impegnata ed anche a utenze trifase.

Il sistema D1 sarà disponibile su base volontaria dal prossimo Luglio 2014 in forma sperimentale, entro Aprile verranno definite anche le modalità operative per l’accesso.


Siamo fiduciosi che tale forma tariffaria contribuirà ad espandere il mercato delle pompe di calore

 

 

 



ELETTRICITA': dal 2014 nuova tariffa di rete per le POMPE DI CALORE.. RISPARMI IL 25%

 

Dal 2014 arriva la nuova tariffa di rete per i consumi ad alta efficienza, non più legata al volume di energia elettrica utilizzata e più aderente agli effettivi costi di rete: il trasporto, la distribuzione e la gestione del contatore.

 

Lo ha deciso l'Autorità per l'enrgia approvando la cosiddetta tariffa "D1" che potrà essere applicata ai clienti domestici che hanno deciso di riscaldare la propria casa utilizzando ESCLUSIVAMENTE POMPE DI CALORE.

 

 

 

 


IL DECRETO ECOBONUS È DIVENTATO LEGGE: INCLUSE LE POMPE DI CALORE

 

Nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato 3 Agosto, viene confermata la detrazione Irpef-Ires al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici anche per le pompe di calore che erano precedentemente escluse. La legge 90/2013 che converte, con modifiche, il decreto legge DL 63/2013 proroga fino al 31 dicembre 2013 le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni. Il bonus 65% per i lavori condominiali è prorogato fino al 30 giugno 2014.

 

La detrazione dopo il 30 giugno doveva passare al 36%, con il decreto viene innalzata al 65% fino al 31 dicembre 2013. Se gli sgravi per interventi di risparmio energetico nelle abitazioni private hanno ottenuto una proroga di 6 mesi, maggior tempo viene invece concesso ai condomini. Infatti le ristrutturazioni importanti che riguardano l'intero edificio usufruiranno del nuovo bonus maggiorato fino al 31 dicembre 2014.

 

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero, mentre gli edifici di nuova costruzione di proprietà delle Amministrazioni pubbliche e da loro occupati, dovranno rispettare gli stessi criteri energetici a partire dal 31 dicembre 2018.